I. MISURE DEL GOVERNO: RIASSUNTO DEI TESTI ADOTTATI
– LEGGE D’EMERGENZA PER AFFRONTARE IL COVID-19 N. 290-2020 DEL 23 MARZO 2020: decreta lo stato di emergenza sanitaria per due mesi (rinnovabili) a partire dal 12 marzo e quindi fino al 12 maggio.
– ORDINANZA N. 316-2020 DEL 25 MARZO 2020 relativa al pagamento dei canoni di locazione, delle bollette dell’acqua, del gas e dell’elettricità relative ai locali professionali delle imprese la cui attività è stata compromessa dalla diffusione dell’epidemia di Covid-19.
- Destinatari della misura: persone fisiche e giuridiche di diritto privato che esercitano un’attività economica e che possono beneficiare del fondo di solidarietà (definizione fornita dal Decreto n. 2020-371 del 30 marzo 2020).
- Oggetto della misura: sospensione delle sanzioni per il mancato pagamento dei canoni di locazione.
– Decreto n. 2020-371 del 30 marzo 2020: beneficiari del fondo di solidarietà.
– Decreto n. 2020-378 del 31 marzo 2020 che modifica l’ordinanza 316-2020.
- Precisa i destinatari delle misure: persone fisiche e persone giuridiche di diritto privato residenti fiscalmente in Francia che esercitano un’attività economica, che soddisfano le condizioni e i criteri definiti ai punti 1° e da 3° a 8° dell’articolo 1 e ai punti 1° e 2° dell’articolo 2 del suddetto decreto n. 2020-371.
- Aggiunge due condizioni per l’applicazione del beneficio della misura: il locatario deve dimostrare la propria qualifica di beneficiario ammissibile.
– Decreto n. 433 del 16 aprile 2020, che modifica alcune condizioni di accesso al fondo di solidarietà (decreto 371-2020) e, di conseguenza, i beneficiari ammissibili alle misure in materia di canoni di locazione
II. MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI AFFITTI COMMERCIALI
1. MISURA DI TUTELA CONCESSa DAL GOVERNO AI LOCATARI: SUSPENSIONE DELLE SANZIONI PER MANCATO PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE O DELLE SPESE ACCESSORIE DURANTE LO STATO DI EMERGENZA
A condizione che, ovviamente, si tratti di canoni di locazione e spese locative che:
– riguardino locali ad uso professionale e commerciale
– scadano nel periodo compreso tra l’inizio dello stato di emergenza sanitaria e i due mesi successivi alla sua cessazione (ovvero dal 12 marzo 2020 e, per il momento, fino al 12 luglio 2020)
A tali condizioni, i locatari non possono incorrere in:
– sanzioni pecuniarie o interessi di mora,
– risarcimento danni,
– penali,
– l’applicazione di clausole risolutive, penali o di qualsiasi clausola che preveda la decadenza,
– l’attivazione delle garanzie o delle cauzioni
2. BENEFICIARI DELLA MISURA:
Persone fisiche (commercianti, liberi professionisti) e giuridiche (società) di diritto privato che esercitano un’attività economica, ad esclusione di quelle:
– in liquidazione giudiziaria al 1° marzo 2020
OPPURE
– che abbiano avviato la propria attività dopo il 1° marzo 2020
Per poter beneficiare della misura, tali imprese devono soddisfare una serie di condizioni:
Prima condizione alternativa relativa all’attività dell’impresa:
- o che proseguano la propria attività nell’ambito di una procedura di salvaguardia, di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria
- oppure che soddisfino i requisiti di ammissibilità specificati con decreto del 30 marzo 2020, ovvero:
- un organico pari o inferiore a 10 dipendenti; tale soglia è calcolata secondo le modalità previste dal comma I dell’articolo L. 130-1 del Codice della previdenza sociale;
- un fatturato al netto dell’IVA nell’ultimo esercizio chiuso inferiore a 1 000 000 €; Per le imprese che non hanno ancora chiuso l’esercizio, il fatturato medio mensile nel periodo compreso tra la data di costituzione dell’impresa e il 29 febbraio 2020 deve essere inferiore a 83.333 euro
- L’impresa non deve essere controllata da una società commerciale ai sensi dell’articolo L. 233-3 del Codice di commercio;
Seconda condizione alternativa relativa alle circostanze subite dall’impresa I locatari devono aver subito:
- di un divieto di accesso al pubblico
OPPURE
- di una perdita di fatturato pari ad almeno il 50% nel mese di marzo 2020. Il riferimento per il calcolo della perdita di fatturato è specificato di seguito:
- Imprese esistenti al 1° marzo 2019: fatturato del mese di marzo 2019 oppure, a scelta, media mensile dell’esercizio 2019
- Imprese costituite dopo il 1° marzo 2019: fatturato medio mensile tra la data di costituzione e il 29 febbraio 2020
- Imprenditori (o società il cui amministratore) che hanno beneficiato di un congedo per malattia, infortunio sul lavoro o maternità nel mese di marzo 2019: fatturato medio mensile compreso tra il 1° aprile 2019 e il 29 febbraio 2020
3. ATTUAZIONE DELLA MISURA DI TUTELA: DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DA PRESENTARE AL LOCATORE
Per beneficiare di tale misura, il locatario deve presentare al locatore, il quale ha il diritto di richiederla, una dichiarazione sull’onore che attesti il rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1 del decreto iniziale n. 2020-371 del 30 marzo 2020 (riassunte sopra) e l’esattezza delle informazioni dichiarate.
E
- oppure la ricevuta di deposito della propria domanda di ammissibilità al fondo di solidarietà
- oppure, qualora abbiano presentato una dichiarazione di cessazione dei pagamenti o si trovino in difficoltà ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, se del caso, una copia della presentazione della dichiarazione di insolvenza o della sentenza di apertura di una procedura concorsuale.