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Covid-19

Crisi del Covid-19: quali misure di sostegno sono disponibili per le imprese in difficoltà?

15 Mag 2020
Crisi del Covid-19: quali misure di sostegno sono disponibili per le imprese in difficoltà?

Al fine di aiutare le piccole imprese a superare la crisi causata dal Covid-19, il governo e alcune amministrazioni locali hanno adottato una serie di misure, tra cui la creazione di un fondo di solidarietà e la dilazione del pagamento degli affitti e delle spese accessorie.

Il fondo di solidarietà: a chi è rivolto? Sono ammissibili al fondo di solidarietà le microimprese, i lavoratori autonomi, i microimprenditori e i liberi professionisti con un organico inferiore a dieci dipendenti, che realizzano un fatturato inferiore a un milione di euro e un utile annuo imponibile inferiore a 60.000 €, e che: – siano soggetti a un divieto di accesso al pubblico ai sensi dell’articolo 8 del decreto del 23 marzo 2020; oppure – registrano una perdita di fatturato pari ad almeno il 50% in tale periodo rispetto allo stesso periodo del 2019. L’importo di tale aiuto è fissato a 1.500 €. Un aiuto supplementare può essere concesso dal Consiglio regionale del luogo in cui ha sede l’impresa. Tale aiuto, compreso tra 2.000 € e 5.000 €, deve essere richiesto entro il 31 maggio 2020 ed è destinato alle imprese che: – abbiano beneficiato della prima tranche del fondo (1.500 € o meno) – impieghino, al 1° marzo 2020, almeno un dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato – si trovino nell’impossibilità di saldare i propri debiti esigibili entro trenta giorni e l’importo delle proprie spese fisse, compresi gli affitti commerciali o professionali, dovuti per i mesi di marzo e aprile 2020 – abbiano richiesto, a partire dal 1° marzo 2020, un prestito bancario presso la banca di cui erano clienti e che sia stato rifiutato oppure non abbia ricevuto alcuna risposta da parte della banca. Per poter beneficiare di questo aiuto supplementare, l’impresa dovrà fornire: – una dichiarazione sull’onore che attesti che l’impresa soddisfa i requisiti previsti dal decreto e che le informazioni dichiarate sono esatte; – una breve descrizione della propria situazione, corredata da un piano di liquidità a trenta giorni, che dimostri il rischio di insolvenza; – l’importo del prestito rifiutato, il nome della banca che lo ha rifiutato e i recapiti del proprio referente presso tale banca.

Il differimento dei canoni di locazione e delle spese dovute durante il periodo dello stato di emergenza sanitaria

Alcune imprese aventi diritto al fondo di solidarietà finanziato dallo Stato e dalle regioni potranno beneficiare del diritto di differimento del pagamento dei canoni di locazione, delle bollette dell’acqua, dell’elettricità e del gas.

Tali disposizioni sono disciplinate dalla legge finanziaria rettificativa del 25 aprile 2020. Qualora il locatore rinunci a riscuotere i canoni di locazione dovuti dall’impresa in difficoltà nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2020, tali elementi di reddito non sono considerati reddito imponibile né ai fini dei redditi immobiliari né ai fini degli utili non commerciali.

Per quanto riguarda le rinunce a crediti relativi a canoni di locazione e accessori concernenti immobili dati in locazione a un’impresa, senza rapporto di dipendenza con il locatore, concesse nello stesso periodo, esse sono deducibili integralmente dall’utile netto. L’impresa beneficerà di:

  • Il divieto di sospensione, interruzione o riduzione, ivi compresa la risoluzione del contratto, della fornitura di elettricità, gas o acqua e l’obbligo di rinvio delle fatture dovute per tali forniture.
  • Il divieto di applicare sanzioni pecuniarie o interessi di mora, risarcimenti danni, penali, l’esecuzione di clausole risolutive, clausole penali o qualsiasi clausola che preveda la decadenza, nonché l’attivazione di garanzie o fideiussioni, a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione o delle spese accessorie relative ai propri locali professionali e commerciali.

In altre parole: le imprese che incontrano difficoltà nel pagare le fatture relative all’acqua, al gas e all’elettricità possono presentare una richiesta di differimento in via amichevole al proprio fornitore di acqua, gas o elettricità.

La riscossione dei canoni di locazione e delle spese è sospesa a partire dal 1° aprile 2020 e per i periodi successivi di sospensione dell’attività. Una volta ripresa l’attività, tali canoni e spese saranno oggetto di differimenti di pagamento o di rateizzazioni senza penali né interessi di mora.

L’impresa dovrà fornire non solo una dichiarazione sull’onore che attesti il rispetto delle condizioni previste per l’applicazione del decreto, ma anche la ricevuta di deposito della propria domanda di ammissibilità al fondo di solidarietà. Naturalmente, un gran numero di imprese non potrà beneficiare di tali disposizioni. Per questo motivo, il governo ha invitato gli inquilini a rivolgersi ai propri locatori al fine di cercare di trovare una soluzione negoziata. Qualora i locatori si rifiutassero di concedere agevolazioni, gli affittuari dei locali commerciali per i quali è vietato l’accesso al pubblico dovrebbero poter sospendere il pagamento dei canoni di locazione invocando un caso di forza maggiore o l’eccezione di inadempimento. Potrebbero così essere esonerati dall’obbligo di pagamento dei canoni di locazione, qualora tale pagamento sia stato reso impossibile dall’insorgere dell’epidemia di coronavirus. Tuttavia, se l’adempimento del loro obbligo è solo reso più difficile dalla situazione sanitaria, i locatari non potranno invocare la forza maggiore e dovranno ricorrere ad altri meccanismi.

Tuttavia, i vari meccanismi previsti dal Codice civile non consentono al locatario di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento dei canoni di locazione e delle spese accessorie; per questo motivo è opportuno privilegiare la negoziazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze qui.