Corte di Cassazione, Sezione Civile I, 12 ottobre 2016, RG n. 15-18659

Sebbene spetti al notaio tenersi informato sullo stato del diritto positivo vigente alla data del proprio intervento, non gli può essere imputata la mancata conoscenza di una giurisprudenza che, a tale data, non fosse ancora stata oggetto di pubblicazione o di qualsiasi altra forma di diffusione. Allo stesso modo, non spetta al notaio anticipare eventuali evoluzioni della giurisprudenza.