La preparazione al pensionamento o la volontà di far fruttare un’eredità o una donazione porta molto spesso a rivolgersi a un consulente patrimoniale.
Tuttavia, il termine generico «consulente patrimoniale» indica realtà e attività ben diverse.
Pertanto, la qualifica di «consulente patrimoniale» comprende sia l’attività dei consulenti in gestione patrimoniale (di seguito denominati CGP) sia le funzioni svolte dai consulenti in investimenti finanziari (di seguito denominati CIF), i quali godono di uno status regolamentato.
Tuttavia, l’esercizio dell’attività dei Consulenti in gestione patrimoniale (CGP) e lo status dei Consulenti in investimenti finanziari (CIF) comportano conseguenze diverse per gli investitori privati.
Per questo motivo, la qualificazione giuridica del consulente patrimoniale è una questione fondamentale, poiché determina gli obblighi del consulente in questione nei confronti dei propri clienti.
Tale qualificazione giuridica è determinata sia dal Codice monetario e finanziario, che ha definito lo status dei CIF, sia dalla giurisprudenza, che ha precisato sia i contorni dell’attività dei CIF, sia il ruolo dei CGP.
In primo luogo, i CGP non dispongono di uno status regolamentato e sono pertanto considerati come soggetti che esercitano un’attività professionale specifica.
Inoltre, secondo l’Autorità dei mercati finanziari: « La consulenza in materia di gestione patrimoniale è un’attività generica non regolamentata, priva di definizione e di esistenza giuridica, che comprende generalmente, per i professionisti che se ne fregiano, una duplice competenza al servizio di persone fisiche e giuridiche: la consulenza in materia di strategia patrimoniale e la consulenza in materia di strategia di investimento, finanziaria e immobiliare».
«I diritti e gli obblighi dei consulenti in materia di gestione patrimoniale nei confronti dei propri clienti sono soggetti al regime di diritto comune del Codice civile.»
Pertanto, professionisti molto diversi tra loro (banchieri, assicuratori, notai, avvocati, commercialisti, agenti immobiliari) possono esercitare un’attività di consulenza in materia patrimoniale, nella misura in cui le loro rispettive attività li portino a fornire indicazioni ai propri clienti in merito agli investimenti effettuati.
Da questa assenza di uno status specifico deriva che i loro diritti e obblighi nei confronti dei clienti sono soggetti al regime di diritto comune del Codice civile.
Tuttavia, nell’ambito dei consulenti in gestione patrimoniale, viene attribuito un ruolo particolare ai professionisti che godono dello status di consulenti in investimenti finanziari.
Infatti, dal 2003, i consulenti in investimenti finanziari godono di uno status preciso e di una definizione stabilita dall’articolo 541-1 del Codice monetario e finanziario.
Inoltre, «I consulenti in investimenti finanziari sono le persone che esercitano a titolo di professione abituale le seguenti attività:
– la consulenza in materia di investimenti di cui al punto 5 dell’articolo L. 321-1;
– la consulenza relativa alla prestazione dei servizi di investimento di cui all’articolo L. 321-1;
– la consulenza relativa all’esecuzione di operazioni su beni vari definiti all’articolo L. 551-1.
I consulenti in investimenti finanziari possono inoltre ricevere, ai fini della trasmissione, ordini per conto di un cliente al quale hanno fornito una prestazione di consulenza, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal regolamento generale dell’Autorità dei mercati finanziari, ed esercitare altre attività di consulenza in materia di gestione patrimoniale».
Da questo status particolare deriva che i diritti e gli obblighi dei CIF sono disciplinati non solo dal diritto comune (nella misura in cui, nella maggior parte dei casi, essi esercitano l’attività di consulente in gestione patrimoniale), ma anche dalle norme speciali, e più vincolanti, degli articoli 541-8-1 e seguenti del Codice monetario e finanziario.
La giurisprudenza può quindi adottare una concezione più ampia della qualifica di CIF e applicare norme più restrittive in merito al loro status, a vantaggio degli investitori privati.
Inoltre, i giudici ritengono che esercitino la professione di CIF non solo coloro che offrono consulenza nell’acquisizione di valori immobiliari che danno accesso al capitale all’interno di società, ma anche coloro che forniscono consulenza in materia di investimenti in operazioni più complesse. Come, ad esempio, l’acquisizione di diritti su un patrimonio indiviso finalizzata a finanziare l’acquisto di impianti per la produzione di energia elettrica (Tribunale di Versailles, 12ª Sezione, 25 giugno 2019, n. 18/03928).
Tale estensione della qualifica di CIF è naturalmente favorevole agli investitori privati, poiché gli obblighi del CIF nei loro confronti sono più vincolanti e quindi più tutelanti rispetto agli obblighi derivanti dalle loro attività di consulenti in materia di gestione patrimoniale (in particolare per quanto riguarda l’obbligo imposto al CIF di fornire informazioni chiare e non fuorvianti sull’investimento proposto).
Più in generale, il rafforzamento degli obblighi dei consulenti patrimoniali così stabilito dalla giurisprudenza controbilancia il fatto che, sempre più spesso, il rischio finanziario delle operazioni di investimento proposte viene trasferito all’investitore privato.