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Diritto della responsabilità civile e dei contratti

La cauzione: la valutazione della proporzionalità della cauzione

14 Mag 2020
La cauzione: la valutazione della proporzionalità della cauzione

DIRITTO DELLE OBBLIGAZIONI. Nel valutare la proporzionalità della fideiussione sottoscritta da una persona fisica a favore di un creditore professionale, occorre tenere conto sia del nuovo debito oggetto della controversia sia dell’importo del proprio debito.

L’esigenza di proporzionalità della fideiussione sottoscritta da una persona fisica a favore di un creditore professionale non ha più bisogno di dimostrazioni. Essa è oggetto di un ampio contenzioso che la sentenza in esame, richiamando diversi elementi necessari alla sua valutazione, contribuisce ulteriormente ad alimentare. La pubblicazione della presente sentenza testimonia quindi la necessaria riaffermazione dei principi di soluzione enunciati dalla Corte di cassazione.

Nel caso di specie, una persona fisica si è costituita garante in solido a garanzia di due prestiti sottoscritti da una società. Poiché la società debitrice principale era stata oggetto di una procedura concorsuale, la banca ha citato in giudizio il garante per ottenere il pagamento; quest’ultimo, per sottrarsi all’adempimento, ha opposto alla banca la manifesta sproporzione dei propri impegni. La Corte d’appello, ritenendo gli impegni equilibrati, ha quindi condannato il garante ad adempiervi. Dinanzi alla Corte di cassazione, il garante ha quindi invocato il doppio errore di valutazione che i giudici di merito avrebbero commesso, ovvero:

  • di aver valutato la proporzionalità dei due impegni controversi senza tuttavia tenerne conto, limitandosi a prendere in considerazione solo le sue precedenti fideiussioni;
  • Di aver effettuato lo stesso esame solo in relazione alla somma degli oneri mensili relativi alle scadenze dei prestiti garantiti in caso di inadempienza dei debitori principali, e non in relazione al proprio impegno di fideiussione.

La Corte di cassazione accoglie i motivi addotti dal garante e, per giustificare la cassazione pronunciata, ricorda la regola di valutazione consolidata, secondo la quale la sproporzione di una fideiussione presuppone che si prenda in considerazione l’impegno controverso. Essa conferma inoltre che la sproporzione va valutata alla luce della capacità del garante di far fronte, non all’obbligazione garantita, ma all’importo del proprio impegno. In merito al primo motivo: la cassazione era comunque inevitabile, poiché i giudici di merito avrebbero dovuto tenere conto non solo delle precedenti fideiussioni del fideiussore, ma anche della fideiussione controversa. Infatti, quest’ultima rientra nel passivo del garante, per cui il giudice era tenuto a tenerne conto sin al momento della sottoscrizione. E ciò al fine di determinare l’esatta entità del passivo patrimoniale del garante. Tale soluzione è stata adottata in numerose occasioni dalla Sezione commerciale della Corte di cassazione (Com. 29 settembre 2015, n. 13-24.568; Com. 21 novembre 2018, n. 16-25.128, Com. 3 novembre 2015, nn. 14-26.051 e 15-21.769). In merito al secondo punto: la Corte di cassazione contesta il metodo di valutazione della sproporzione adottato dal giudice d’appello, il quale aveva erroneamente omesso di considerarlo alla luce del proprio impegno del garante. Infatti, nel giudicare equilibrati gli impegni controversi, la Corte d’appello aveva ritenuto che la somma degli oneri mensili corrispondenti alle scadenze dei prestiti garantiti non fosse manifestamente sproporzionata rispetto ai beni e ai redditi del garante, al fine di poter valutare se questi gli avrebbero consentito di far fronte a tale onere finanziario, in caso di inadempienza dei vari debitori principali. Il metodo applicato dalla Corte d’appello, anche in questo caso errato, giustifica la cassazione della sentenza poiché «la manifesta sproporzione della fideiussione va valutata alla luce della capacità del fideiussore di far fronte, con i propri beni e redditi, non all’obbligazione garantita, secondo le modalità di pagamento proprie di quest’ultima, vale a dire, nel caso di specie, alle rate mensili dei prestiti, bensì all’importo del proprio impegno». La Corte di cassazione ricorda che il controllo di proporzionalità può essere effettuato solo tenendo conto del proprio impegno del garante, a condizione che esso sia correttamente valutato in relazione al suo indebitamento complessivo, ma senza tener conto delle modalità di pagamento dell’obbligazione garantita (corrispondenti, nel caso di specie, alla ripartizione delle rate mensili derivanti dai diversi debiti principali garantiti).