La delicata interpretazione del concetto di onerosità eccessiva.
Diritto della responsabilità civile e dei contratti
14 Mag 2020
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La delicata interpretazione del concetto di onerosità eccessiva.
Dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, gli effetti dello sconvolgimento economico potrebbero rendere «eccessivamente onerosa» l’adempimento dei Suoi obblighi contrattuali.
Per far fronte a tale situazione, e in assenza di clausole contrattuali, la legge prevede diversi strumenti di rinegoziazione dei contratti, tra cui la teoria dell’imprevedibilità. Tale meccanismo è previsto dall’articolo 1195 del Codice civile (derivante dalla riforma del diritto delle obbligazioni e applicabile solo ai contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2016) (si veda il nostro ultimo articolo sull’argomento qui), che recita: «Se un mutamento delle circostanze, imprevedibile al momento della conclusione del contratto, renda l’adempimento eccessivamente oneroso per una parte che non aveva accettato di assumersene il rischio, quest’ultima può chiedere al proprio contraente una rinegoziazione del contratto. Essa continua ad adempiere ai propri obblighi durante la rinegoziazione. In caso di rifiuto o di fallimento della rinegoziazione, le parti possono concordare la risoluzione del contratto, alla data e alle condizioni da esse stabilite, oppure chiedere di comune accordo al giudice di procedere al suo adeguamento. In mancanza di accordo entro un termine ragionevole, il giudice può, su richiesta di una delle parti, rivedere il contratto o porvi fine, alla data e alle condizioni da lui stabilite« . Alla lettura di questo articolo, devono essere soddisfatte tre condizioni cumulative:
È opportuno interrogarsi su cosa comprenda il concetto di «onerosità eccessiva». In altre parole, l’onerosità eccessiva corrisponde esclusivamente a un aumento del costo della prestazione, senza ripercussioni sulla clientela, oppure si riferisce anche alla significativa diminuzione del valore della controprestazione per una delle parti? A prima vista, alla lettura dell’articolo, sembra riferirsi alla prima opzione, ovvero a un aumento del costo della prestazione che non potrà essere trasferito. Tuttavia, il mutamento imprevedibile delle circostanze può anche comportare una notevole diminuzione della redditività del contratto per una delle parti, e il contratto può così perdere parte del suo interesse per il creditore quando il valore della controprestazione diminuisce rispetto al prezzo inizialmente concordato, anche se il costo dell’esecuzione non aumenta. È quindi opportuno concentrarsi maggiormente sull’economia del contratto piuttosto che sulla capacità contributiva del debitore. Si potrebbe effettuare un’analisi parallela dell’articolo 1221 del Codice civile relativo all’esecuzione forzata in natura, in quanto esso dispone: «Il creditore di un’obbligazione può, previa messa in mora, perseguirne l’esecuzione in natura, salvo che tale esecuzione sia impossibile o che sussista una manifesta sproporzione tra il suo costo per il debitore in buona fede e l’interesse del creditore.»
Solo la giurisprudenza successiva consentirà di valutare in che modo i giudici intendono interpretare questo delicato concetto.
Ed è proprio l’interpretazione di tale carattere oneroso a suscitare dibattito e a dare adito alle divergenze più marcate all’interno della dottrina. Alcuni autori ritengono che si possa trattare esclusivamente del costo della prestazione che diventerebbe eccessivamente oneroso; altri invece desiderano includere in tale nozione «la diminuzione della controprestazione, un rapporto costo/beneficio diventato negativo » (P. Malaurie, L. Aynès e P. Stoffel-Munck, Diritto delle obbligazioni, LGDJ, 2018) o «la svalutazione del prezzo che il creditore può ricevere»; B. Fages, Diritto delle obbligazioni, LGDJ, 08/2019). A tal proposito, il progetto preliminare Catala di riforma del diritto delle obbligazioni aveva adottato tale opzione. L’articolo 1135-1 del progetto prevedeva infatti la possibilità per le parti contraenti «nei contratti ad esecuzione successiva o scaglionata, di impegnarsi a negoziare una modifica del proprio accordo nel caso in cui, per effetto delle circostanze, l’equilibrio iniziale delle prestazioni reciproche venisse alterato al punto che il contratto perdesse ogni interesse per una delle parti». L’articolo 1135-2 dello stesso progetto prevedeva che «in mancanza di tale clausola, la parte che perda interesse nel contratto possa chiedere al presidente del tribunale di grande istanza di ordinare una nuova negoziazione». La parte che avesse perso ogni interesse nell’esecuzione del contratto avrebbe quindi potuto richiedere al giudice di ordinare la rinegoziazione e, in caso di esito negativo, ottenere la risoluzione giudiziaria. Tuttavia, tale ipotesi non è stata ripresa nel nuovo articolo 1195 del Codice civile, poiché il legislatore ha optato per una concezione rigorosa dell’onerosità eccessiva. Rientrano in tale nozione tutti i contratti, ad eccezione di quelli previsti dall’articolo L.211-40-1 del Codice monetario e finanziario, nonché le obbligazioni derivanti da operazioni su titoli e contratti finanziari (titoli di capitale emessi da società per azioni; titoli di debito; quote o azioni di organismi di investimento collettivo e contratti finanziari). Restano tutti gli altri contratti esclusi dall’applicazione dell’articolo 1195.
Il concetto di onerosità eccessiva rischia di essere ampiamente invocato nei prossimi mesi, alla luce della crisi causata dal Covid-19; sarà opportuno prestare attenzione all’interpretazione che ne verrà data dalla ricca giurisprudenza che ne deriverà. Maggiori informazioni sul meccanismo di imprevedibilità sono disponibili qui.
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