Nel caso in esame, una banca aveva concesso dei prestiti a una società, crediti garantiti dal dirigente della stessa. A seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziaria della società, la banca ha chiesto al dirigente di adempiere al proprio impegno.
Quest’ultimo si è quindi opposto a tale richiesta, sostenendo che il proprio impegno fosse sproporzionato rispetto al proprio patrimonio e al proprio reddito.
Di fronte al rifiuto del dirigente, la banca ha replicato sostenendo che la pretesa del garante volta a ottenere la nullità della fideiussione fosse prescritta.
Con sentenza del 9 novembre 2015, il Tribunale commerciale di Versailles ha accolto le richieste della banca.
Tuttavia, poiché tale sentenza non è stata notificata entro il termine previsto dall’articolo 478 del codice di procedura civile, il Crédit Agricole ha nuovamente citato in giudizio il sig. Y, con atto del 10 gennaio 2017, dinanzi al Tribunale commerciale di Versailles, il quale, con sentenza del 7 febbraio 2018, ha respinto tutte le richieste del Crédit Agricole e lo ha condannato a versare al sig. Y la somma di 2.000 euro ai sensi delle disposizioni dell’articolo 700 del codice di procedura civile, oltre alle spese processuali.
«Il tribunale ha ritenuto che gli impegni di fideiussione del signor Y fossero manifestamente sproporzionati rispetto al suo patrimonio e al suo reddito.»
Il tribunale ha ritenuto che gli impegni di fideiussione del signor Y fossero manifestamente sproporzionati rispetto al suo patrimonio e al suo reddito. Il Crédit Agricole ha presentato ricorso in appello contro tale decisione.
Nella sentenza qui commentata, i giudici di secondo grado ribadiscono, senza ambiguità, che la conseguenza del carattere manifestamente sproporzionato dell’impegno di fideiussione assunto da una persona fisica è, per il creditore professionale, l’impossibilità di farvalo valere… E non la sua nullità.
Ritengono, di conseguenza, di poter pronunciarsi sulla sproporzionalità dell’impegno del dirigente senza dover esaminare la prescrizione della domanda di nullità, poiché tale sanzione non è applicabile e il garante può invocare la sproporzionalità del proprio impegno in qualsiasi momento.
L’impossibilità per il creditore di avvalersi di una fideiussione manifestamente sproporzionata costituisce un’eccezione di merito che non è soggetta a prescrizione (Cass. 1ª civ. 31-1-2018 n. 16-24.092 FS-PB: RJDA 7/18 n. 603).
La decisione commentata ricorda inoltre che la sanzione per la sproporzione non può che essere l’inopponibilità dell’impegno del garante. Di conseguenza, qualora l’azione venga accolta, il garante viene totalmente esonerato dal proprio impegno (Cass. com. 28-3-2018 n. 16-25.651: RJDA 7/18 n. 604; Cfr. anche: Corte d’Appello di Riom, 21 novembre 2018, n. 17/00623) e il garante che agisce su tale base può chiedere solo l’esonero e non il risarcimento dei danni (Cass. com. 8-4-2015 n. 13-26.734 F-D: RJDA 12/15 n. 867).
Da confrontare con: Cass. com., 17 ottobre 2018, n. 17-21.857; Cass. com., 6 giugno 2018, n. 16-26.182; Cass. com., 28 marzo 2018, n. 16-25.651; Cass. com., 15 gennaio 2015, n. 13-23.489