Una sentenza della Prima Sezione civile della Corte di cassazione dell’11 gennaio 2017 (RG n. 15-21262) potrebbe cambiare le carte in tavola.
I doveri e gli obblighi dell’istituto di credito sono, da tempo, oggetto di un’abbondante giurisprudenza.
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I doveri e gli obblighi dell’istituto di credito sono, da tempo, oggetto di un’abbondante giurisprudenza.
Lo scorso 11 gennaio, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi su una richiesta di nullità di un contratto di prestito fondata sulla violazione, da parte della banca, del proprio dovere di «proporzionalità» e la sua decisione risulta piuttosto sorprendente.
Infatti, in tale caso un istituto bancario aveva concesso alla signora X un prestito destinato a finanziare l’acquisto di un veicolo. Citata in giudizio per il pagamento a seguito di mancati pagamenti, la signora X ha invocato la nullità del contratto di prestito e la sproporzionalità del proprio impegno rispetto alle proprie risorse.
Tuttavia, la Corte di cassazione ha ritenuto che «l’assunzione di responsabilità da parte della banca nella concessione di un prestito, che risultasse sproporzionato rispetto alle capacità finanziarie del mutuatario, non possa avere l’effetto di comportare l’annullamento del contratto di prestito; poiché la signora X, per difendersi dall’azione di pagamento intentata dalla banca, si è limitata a presentare tale richiesta, il motivo, inoperante ai fini dell’annullamento del contratto controverso, non può essere accolto».
I rischi legati al ricorso a un credito eccessivo
Ne consegue che, nella presente causa, la Prima Sezione civile non ha escluso il principio dell’esistenza di un obbligo di «proporzionalità» a carico del banchiere erogatore di crediti, ma si è limitata a pronunciarsi sulla sanzione ad esso applicabile.
Se si effettua una lettura a contrario di tale motivazione, è possibile ritenere che qualsiasi violazione da parte dell’istituto di credito del proprio dovere di «proporzionalità» possa effettivamente essere sanzionata, ma non mediante la nullità del contratto di prestito da esso concesso.
Tale decisione risulta sorprendente nella misura in cui il dovere di «proporzionalità» dell’istituto di credito era, già da molti anni, venuto meno a favore del suo dovere di avvertimento. La giurisprudenza riteneva infatti che, per esonerarsi dalla propria responsabilità, fosse sufficiente che il banchiere dimostrasse di aver «avvertito» il mutuatario inesperto dei rischi derivanti dal ricorso a un credito eccessivo.
Nel caso di specie, pronunciandosi esclusivamente sulla natura della sanzione applicabile alla violazione da parte del banchiere del proprio dovere di «proporzionalità», la Corte di cassazione sembra tornare sui propri precedenti orientamenti giurisprudenziali. Resta da vedere se tale decisione costituisca una sentenza isolata o un vero e proprio cambiamento di giurisprudenza…
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